DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO
Il decreto stabilisce i criteri e le modalita’ con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione.
L’accesso ai contributi di cui al presente decreto e’ consentito ai beneficiari nella misura della perdita di fatturato relativa alle prestazioni rese per attivita’ relative al trasporto ferroviario sul territorio italiano.
Sono ammesse al beneficio del contributo straordinario le imprese beneficiarie indicate sopra che abbiano registrato minori ricavi e/o maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 limitatamente all’attivita’ relativa ai trasporti ferroviari effettuata nel territorio nazionale.
La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Per il mese di marzo 2020, le perdite ammissibili per il relativo sottoperiodo 12-31 marzo 2020 saranno calcolate tenendo conto dei treno-chilometri percorsi giornalmente secondo la seguente formula: [(treno-chilometri nel periodo 12-31 marzo 2019 – treno chilometri nel periodo 12-31 marzo 2020)] / [(treno-chilometri a marzo 2019 – treno chilometri a marzo 2020)].
Il danno risarcibile e’ calcolato come differenza tra i risultati EBITDA del periodo di contribuzione e i risultati EBITDA registrati nel corso del periodo di riferimento.
Alle imprese beneficiarie puo’ essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile.
31 dicembre 2022