Il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato prorogato per l’anno 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma da 210 a 217, legge 27 dicembre 2019, n. 160), rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo e eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La cifra stanziata per coprirlo è di circa 150 milioni di euro.

Il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17.06.2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Importo massimo – Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di

formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Tipologia di imprese – Il credito di imposta è riconosciuto – in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie: big data e analisi dei dati, cloud e fogcomputing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato

A. Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Esclusioni – Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Indicazione in dichiarazione dei redditi – Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi  relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta, di cui all’art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a

700.000 euro, di cui all’art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Formazione effettuata da soggetti esterni – Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

No alla stipula contratti collettivi – Non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta la condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.