Azioni: 

Gli obiettivi  dello Strumento sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:

  • rafforzamento delle procedure e dei sistemi del quadro normativo;
  • adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l’esposizione accidentale, nonché l’attenuazione delle eventuali conseguenze;
  • sviluppo e attuazione di strategie e quadri, metodologie, tecnologia e approcci per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi esistenti legati alle radiazioni per la salute dei lavoratori e della popolazione;
  • sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti nucleari esistenti, per la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l’estrazione dell’uranio, e per il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
  • creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l’attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi una contabilità e un controllo adeguati dei materiali fissili a livello statale e di singolo operatore;
  • sostegno alla formazione del personale;
  • fornitura limitata di attrezzature in casi eccezionali per gli operatori di centrali nucleari.

In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il primo comma, lettera a), sono attuate in cooperazione tra gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con gli operatori di impianti nucleari dei paesi terzi, quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom.

Paesi partecipanti: 

È data priorità alle persone e alle entità dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:

gli Stati membri, i beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18);

i paesi partner nell’area del vicinato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947;

i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo»), che non sono membri del G-20, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio (19);

i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall’Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;

i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno;

i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;

i paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dagli specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.

 

L’accesso reciproco ai paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno, può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

Obiettivi: 

L’obiettivo dello strumento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività nell’ambito del pertinente quadro regolamentare dell’Euratom, nonché in linea con il presente regolamento e in modo quanto più aperto possibile. Nel quadro di tale obiettivo, lo strumento mira inoltre a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.

Lo strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi relativi alla sicurezza degli impianti nucleari;
  • la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi;
  • l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.
Beneficiari: 

La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda:

  • le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza nucleare e le organizzazioni di sostegno tecnico loro designate, al fine di assicurarne le competenze tecniche e l’indipendenza e garantire il rafforzamento del quadro normativo in merito ai temi pertinenti riguardo alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;
  • le agenzie nazionali incaricate della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, affinché possano essere classificati, registrati, contabilizzati e stoccati in modo sicuro;
  • la missione delle parti interessate di un sistema statale di contabilità e di controllo dei materiali nucleari incaricata di istituire controlli efficienti ed efficaci;
  • gli operatori di centrali nucleari, in casi eccezionali, limitatamente all’attuazione della raccomandazione risultante dall’esame inter pares della valutazione dei rischi e della sicurezza («stress test») effettuato dall’ENSREG.
Finanziamento: 

La dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

Durata: 

2021-2027